Assicurazione contro gli infortuni (Unfallversicherung)

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è stata istituita già nel 1884 ed è attuata dagli Enti assicurativi contro gli infortuni sul lavoro del settore industriale eagricolo e dagli Enti antinfortunistici del il pubblico impiego (Unfallkassen, Landesunfallkassen, Gemeindeunfallversicherungsverbände).

Chi è assicurato?

 

Tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti sono assicurati per legge contro gli infortuni, indipendentemente dalla loro retribuzione.

 

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela inoltre

  • gli agricoltori,
  • i bambini che frequentano la scuola materna o l’asilo nido o assistiti durante la giornata da idoneo personale retribuito,
  • gli scolari e gli studenti,
  • gli studenti universitari,
  • i soccorritori in caso di calamità,
  • i soccorritori della protezione civile,
  • i donatori di sangue e di organi,
  • determinati operatori volontari.

Se non sono soggetti all’obbligo assicurativo in forza della legislazione vigente o di altre disposizioni statutarie i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono assicurarsi a titolo volontario insieme al coniuge che compartecipa alla loro attività. Ai dipendenti statali si applicano particolari regolamenti di previdenza infortunistica.

Prestazioni/requisiti

 

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela l’assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze di eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) che possono verificarsi durante l’esercizio dell’attività professionale. Essa provvede inoltre alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie e dei rischi di origine professionale.

In caso di sinistri, infortuni o malattie professionali essa eroga:

 

  • trattamenti terapeutici completi,
  • prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita lavorativa (se necessario anche corsi di riqualificazione),
  • prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita sociale e prestazioni integrative,
  • prestazioni in denaro sia agli assicurati, sia ai superstiti.
  •  

Agli assicurati spettano tra l’altro:

Cure mediche

 

Quando si verifica un evento lesivo della salute l’assicurazione contro gli infortuni si fa carico dei costi del trattamento medico, inclusi i medicinali, il materiale di medicazione, i rimedi ausiliari e i presidi terapeutici, nonché i ricoveri ospedalieri o in centri di riabilitazione.

 

Per questi trattamenti, che sono concessi a prescindere dalla loro durata, non è richiesta né la partecipazione alle spese farmaceutiche o ai costi di rimedi e presidi terapeutici (ticket), né il pagamento di diritti ambulatoriali.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

 

L’importo di questa indennità, a cui si ha diritto durante l’intero periodo di inabilità assoluta, varia dall’80 percento della retribuzione lorda all’importo integrale della retribuzione netta ed è corrisposto nella misura in cui e fintantoché si continua a non percepire la retribuzione. La prestazione ha una durata massima di 78 settimane.

Prestazioni per la partecipazione alla vita lavorativa

 

Ha diritto alle prestazioni per la partecipazione alla vita lavorativa chi, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non può più svolgere come prima la propria attività lavorativa. Le prestazioni mirano essenzialmente alla conservazione del vecchio posto di lavoro o al conseguimento di una nuova occupazione. Quando non è possibile realizzare questi obiettivi, l’assicurato ha diritto ad una riqualificazione o ad una nuova formazione professionale. Durante il percorso formativo l’assicurato ha diritto a un’indennità di transizione, da cui viene detratta la retribuzione lavorativa eventualmente percepita nello stesso arco di tempo.

Prestazioni per la partecipazione alla vita sociale e prestazioni integrative

Si tratta di strumenti che comprendono in particolare sussidi per l’automezzo, l’abitazione, la collaboratrice domestica, la consulenza psico-sociale e la riabilitazione sportiva. Quando la gravità e la tipologia delle complicanze delle lesioni lo richiedono, tali prestazioni sono considerate equivalenti ad interventi terapeutici e/o volti a favorire la partecipazione alla vita lavorativa.

Pensione agli assicurati

 

La pensione spetta agli assicurati che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, hanno perso almeno il 20 percento della propria capacità lavorativa per oltre 26 settimane dopo l’evento lesivo. (Fanno eccezione gli imprenditori agricoli e i loro coniugi/conviventi in un’unione di fatto o familiari che lavorano nell’azienda, per cui la riduzione della capacità lavorativa deve ammontare almeno al 30 percento).

 

L’ammontare della pensione è calcolato in base al grado di invalidità riportato e alla retribuzione dei 12 mesi precedenti il sinistro.

Indennità d’assistenza

 

Gli assicurati non più autosufficienti a causa di un evento lesivo possono ricevere, oltre alla pensione infortunistica, anche prestazioni assistenziali o un’indennità di assistenza e, se del caso, anche un’assistenza domiciliare.

Assegno funerario

 

I familiari di un assicurato deceduto a causa di un sinistro hanno diritto a un assegno funerario pari a un settimo del valore di riferimento vigente al momento dell’evento (tale valore corrisponde alla media retributiva del regime pensionistico pubblico).

Rendita ai superstiti

 

Fino all’eventuale contrazione di nuovo matrimonio l’assicurazione contro gli infortuni versa ai coniugi degli assicurati deceduti a causa dell’evento lesivo una rendita il cui ammontare è calcolato in base all’età del beneficiario, alla sua capacità lavorativa o professionale e al numero dei figli. La pensione annuale ammonta al 40 percento della retribuzione annua del defunto se il coniuge:

  • ha compiuto i 45 anni di età e il decesso avviene prima del 1° gennaio 2012, oppure
  • è parzialmente o completamente inabile al lavoro/alla professione, oppure
  • deve allevare un bambino avente diritto alla pensione degli orfani.

Per i decessi successivi al 31 dicembre 2011 il limite di età di 45 anni è gradualmente elevato a 47 anni; l’aumento avviene in funzione dell’elevazione dei limiti d’età delle rendite ai superstiti previsti dall’assicurazione pensionistica pubblica.

 

Agli aventi diritto senza figli e che hanno compiuto i 45 (o, nella fattispecie, i 47) anni di età al momento del decesso del coniuge è versato annualmente e per due anni consecutivi il 30 percento della retribuzione annua del defunto.

 

La rendita è corrisposta per un periodo di tempo illimitato fino a contrazione di eventuale nuovo matrimonio nel caso di coppie coniugate prima dell’1 gennaio 2002 di cui almeno uno dei coniugi avesse già compiuto i 40 anni al momento del matrimonio.

Pensione degli orfani

 

Gli orfani minorenni di un assicurato deceduto in seguito ad un sinistro hanno diritto a una pensione pari al 20 percento della retribuzione annua del genitore se hanno perso solo un genitore, e pari al 30 percento della retribuzione annua se hanno perso ambedue i genitori. La pensione degli orfani è concessa anche oltre i 18 anni e sino al compimento del ventisettesimo anno di età se:

 

  • l’orfano assolve una formazione scolastica o professionale, oppure
  • assolve un anno di volontariato civile o ecologico ai sensi della Legge sui servizi di volontariato giovanile, oppure
  • è disabile per motivi fisici o psichici e non è in grado di sostentarsi.

Come per la rendita ai superstiti, anche dalla pensione agli orfani è detratto il 40 percento del reddito proprio degli orfani maggiorenni, ferma restando la quota esente indicizzata.

Liquidazione pensionistica

 

Nelle situazioni in cui non è prevedibile un miglioramento della riduzione della capacità lavorativa (Minderung der Erwerbsfähigkeit, MdE) può essere richiesta la liquidazione in delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni un’unica soluzione. In questi casi si distingue tra la liquidazione della cosiddetta pensione minima, riconosciuta per riduzioni della capacità lavorativa inferiori al 40 percento, e la liquidazione della pensione massima, corrisposta per riduzioni della capacità lavorativa superiori al 40 percento. La liquidazione delle pensioni minime ha effetto definitivo, l’importo versato in una soluzione è cioè considerato come saldo finale di tutte le prestazioni pensionistiche a cui si avrebbe diritto nel corso della vita.

 

In seguito a tale liquidazione non è pertanto più corrisposto nessun’altro trattamento pensionistico, fatti salvi i casi in cui le conseguenze dell’evento lesivo provocano un aggravamento talmente serio dello stato di salute dell’assicurato da dargli diritto ad una pensione più elevata di quella liquidata. L’importo della liquidazione è calcolato in base alla formula stabilita dal Regolamento sul valore del capitale emanato dal Governo Federale, che tiene in debito conto l’età dell’assicurato e l’arco di tempo trascorso dal momento dell’evento lesivo.

 

Gli assicurati maggiorenni la cui capacità lavorativa è stata ridotta di più del 40 percento dall’evento lesivo possono invece presentare domanda di liquidazione della metà dell’importo pensionistico spettante loro in un decennio. In questi casi non è richiesto comprovare l’uso del denaro, ma la somma liquidata non può superare l’importo della metà della pensione moltiplicato per nove. Nei dieci anni successivi il versamento della liquidazione continua ad essere corrisposta la metà della pensione. A partire dall’inizio dell’undicesimo anno l’assicurazione riprende a erogare l’intero importo dovuto.

Finanziamento

 

Gli Enti assicurativi di categoria contro gli infortuni sul lavoro, in quanto gestori dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel settore industriale ed agricolo, sono finanziati dai contributi delle aziende. Gli Enti assicurativi contro gli infortuni sul lavoro del settore agricolo ricevono inoltre un finanziamento federale. L’importo dei contributi dipende dal volume annuo delle retribuzioni dei dipendenti e dal grado di rischio a cui sono esposti. I lavoratori dipendenti, gli scolari, gli studenti universitari, ecc. non sono tenuti a versare alcun contributo.

Basi legislative

 

Il fondamento giuridico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si trova nel tomo VII del Codice di Previdenza Sociale. Si applicano inoltre diverse altre leggi e regolamenti, ad esempio:

  • il tomo IX del Codice di Previdenza Sociale,
  • il Regolamento sulle malattie professionali (Berufskrankheiten-Verordnung).

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi agli Enti assicurativi di categoria contro gli infortuni sul lavoro e agli Enti antinfortunistici del settore pubblico (ad esempio, le Associazioni comunali per l’assicurazione contro gli infortuni). Le associazioni antinfortunistiche di categoria (Berufsgenossenschaften) forniscono informazioni di carattere generale tramite un numero di telefono unico a livello nazionale.

 

Che cosa si deve fare?

Chi subisce un infortunio durante il lavoro o nel percorso dall’abitazione al posto di lavoro deve informare immediatamente il datore di lavoro. Gli infortuni che coinvolgono bambini, scolari e studenti vanno denunciati immediatamente a chi di dovere: scuole materne, scuole, università ecc. Quando un assicurato perde la vita o subisce una lesione che lo rende inabile al lavoro per più di tre giorni, gli imprenditori sono tenuti a darne notifica all’Ente antinfortunistico competente.